21 Maggio 2024

Il 6 maggio 2024 la Banca d’Italia ha emanato le disposizioni di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese ed il Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU serie generale n. 115 del 18 maggio 2024), entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione. In particolare, a partire dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni, non si applicherà più il paragrafo 2.2 degli Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti, relativo alla «Valutazione dell’idoneità degli esponenti» in quanto sostituito dal Capo II, paragrafo 3, delle medesime disposizioni.

Il provvedimento si compone di un Capo I denominato “Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione” e di un Capo II intitolato “Obblighi informativi del fornitore di servizi di crowdfunding nei confronti delle autorità competenti”. Il Capo I si compone di: i) premessa, ii) fonti normative, iii) definizioni, iv) destinatari e v) procedimenti amministrativi; il Capo II, invece, si compone di: i) comunicazioni alle Autorità competenti, ii) partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding e iii) esponenti aziendali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.

Con specifico riferimento alle comunicazioni alle Autorità competenti, è richiesto che:

  • entro il 25 gennaio di ogni anno, gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia trasmettano a quest’ultima le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503;
  • fornitori di servizi di crowdfunding comunichino alla Banca d’Italia e alla Consob le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’art. 15, par. 3, del Regolamento (UE) 2020/1503. Il provvedimento indica, a titolo esemplificativo, che sono modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione, le variazioni rilevanti dei dispositivi di governance, dei meccanismi di controllo interno e dei servizi compresi nel programma di attività presentato in fase di autorizzazione (es., l’inclusione nel programma di attività di servizi ulteriori come la gestione individuale di portafogli di prestiti), la conclusione di nuovi accordi di esternalizzazione di funzioni operative e la perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità da parte di partecipanti al capitale ed esponenti aziendali;
  • entro il 30 aprile di ogni anno, i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding trasmettano alla Banca d’Italia le informazioni di cui al campo 15 dell’allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 con riferimento alle variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione in essere. Nei casi in cui non siano intervenute variazioni, è sufficiente comunicare tale circostanza.

Relativamente ai partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, il Regolamento (UE) 2020/1503 e il Regolamento delegato (UE) 2022/2112 prevedono che chiunque possieda, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore specializzato di servizi di crowdfunding, non abbia precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sul fornitore specializzato di servizi di crowdfunding inerenti alle partecipazioni eccedenti la soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore di servizi di crowdfunding e tali partecipazioni devono essere alienate entro 120 giorni oppure nel diverso termine stabilito dalla Banca d’Italia. In particolare, i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding devono comunicare alla Banca d’Italia:

  • l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore di servizi di crowdfunding, o che comporti la possibilità di esercitare il controllo sul fornitore specializzato di servizi di crowdfunding;
  • la riduzione della partecipazione al di sotto della soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore di servizi di crowdfunding.

La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni dal verificarsi dell’acquisizione, dell’incremento o della riduzione della partecipazione o, se successivo, dal momento in cui il fornitore di servizi di crowdfunding ne viene a conoscenza e deve essere accompagnata da una nota contenente le informazioni previste dal campo dodici dell’allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112. Ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding si applica, inoltre, l’obbligo di comunicazione annuale previsto dalla Parte Sesta, paragrafo 2, delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.

Riguardo, infine, agli esponenti aziendali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding il Regolamento (UE) 2020/1503 prevede che le persone fisiche responsabili della gestione del fornitore specializzato di servizi di crowdfunding (cd “esponenti aziendali”) possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di crowdfunding, siano tenute a dedicare un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni e non abbiano precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale.

Il Provvedimento dispone che ai fini della valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali di cui all’art. 13, comma 6, del TUF, si applica, per quanto compatibile, quanto disposto dalle Sezione I, Sezione II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3, 5 e Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2021, recante “Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”. Ai fini dell’applicazione della Sezione II, paragrafo 1.2, nella documentazione comprovante l’idoneità degli esponenti che l’organo competente è tenuto ad acquisire rientrano le informazioni previste dal campo 13 dell’allegato al regolamento delegato (UE) 2022/2112 e, in aggiunta a quanto previsto dalla Sezione II, paragrafo 1.7, tali informazioni sono allegate al verbale di valutazione che il fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere alla Banca d’Italia.

Malfatti Luca